CATASTO - IMPOSTE E TRIBUTI

CATASTO - IMPOSTE E TRIBUTI

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2, D.L. n. 16 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e la eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente -

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CRUCITTI Roberta - Consigliere -

Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12634-2016 proposto da:

C.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO N. 34, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA MANNA, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVIO TRANI, SALVATORE TRANI;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI TERRITORIO, CA.TO.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 9643/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

C.R.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, impugnando la sentenza resa dalla CTR Campania che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Ufficio, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso a carico della contribuente e relativo alla variazione di classamento di un immobile sito nel comune di Ischia. Secondo il giudice di appello l'atto era congruamente motivato in relazione alla procedura DOCFA utilizzata dal contribuente, avendo l'ufficio rideterminato la classe e la consistenza dei vani proposti sulla base delle analoghe caratteristiche di beni ricadenti nella medesima zona e della consistenza dei cespiti risultante dalle planimetrie allegate.

L'Agenzia delle entrate non si è costituita.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Occorre anzitutto esaminare, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57 nonchè dell'art. 112 c.p.c.. Secondo il ricorrente la CTR avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate per mezzo di soggetto non munito di delega da parte del funzionario munito di qualifica funzionale.

Il motivo è infondato, ove si consideri che in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza - cfr. Cass. n. 15470/2016 -. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, basato sulla violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7 lo stesso è manifestamente fondato.

Ed invero, questa Corte, con ordinanza (Cass. 6 febbraio 2014 n. 2709) ha ritenuto che l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere una adeguata motivazione che sia idonea a delimitare l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. Ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull'atto (classamento) con cui l'amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una "rendita". Analogamente, Cass. n. 3394/2014 ha espresso il principio per cui in caso di mancato recepimento delle indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato l'atto deve contenere una adeguata - ancorchè sommaria - motivazione; che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.

Sul punto, si è poi aggiunto che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso - Cass.n. 23237/2014 -.

Orbene, a tali principi non si è uniformata la CTR laddove ha ritenuto sufficiente la motivazione del classamento diverso operato dall'ufficio valorizzando elementi ulteriori rispetto a quelli risultati dall'atto di accertamento nel quale compariva unicamente il classamento con una stampigliatura dalla quale non era possibile individuare neanche il comune in cui è ubicato il benè, per come già acclarato dal giudice di primo grado con motivazione non oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia - v., infatti, pag. 3 primo cpv del ricorso per cassazione, nel quale è riportata in stralcio la motivazione della sentenza resa dalla CTP di Napoli -. L'utilizzazione, compiuta dalla CTR, di elementi successivamente prodotti dall'ufficio risulta, pertanto, scorretta, non potendo il giudice di merito, ai fini integrativi della motivazione, ponderare il successivo chiarimento operato giudizialmente - v. Cass. n. 23248 del 31/10/2014 -.

D'altra parte, la riconsiderazione dell'estensione dei vani operata dall'Ufficio - da 10 a 12 - avrebbe imposto una specifica motivazione nell'atto di classamento, proprio perchè correlata ad una diversa valutazione dei fatti posti a base della dichiarazione DOCFA - v., specificamente, sul punto, Cass. n. 5580/2015; Cass. n. 12080/2016 -.

Sulla base di tali considerazioni, il primo motivo di ricorso va accolto, disatteso il secondo, e la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito in relazione agli orientamenti non sempre uniformi della giurisprudenza di legittimità e pone le spese del giudizio a carico della parte intimata, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della parte contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e pone quelle del giudizio di legittimità a carico dell'Agenzia delle entrate, liquidandole in Euro 1000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2017


Avv. Francesco Botta

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